TITOLO I: Disposizioni generali

  1. La denominazione dell'associazione è “Associazione Science Industries”. Essa ha sede legale in via Zanella 21, 34127 Trieste, ed è regolata dagli articoli 36 e successivi del codice civile, dal presente statuto e dai regolamenti interni. Per la modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso comune, non è necessaria una modifica del presente statuto.

  2. L'associazione è un centro permanente di vita associativa, non persegue finalità di lucro ed è apartitica. Il suo funzionamento si basa su principi di democrazia interna.

  3. La durata dell'associazione è indeterminata.

  4. Scopo dell'associazione è

    1. di promuovere la consapevolezza riguardo alla ricerca scientifica e alle sue applicazioni nella comunità accademica, nella cittadinanza e nelle scuole, attraverso seminari e attività di divulgazione;

    2. di promuovere la comunicazione e l'interazione tra studenti, docenti e ricercatori universitari e l'amministrazione locale, nazionale e internazionale;

    3. a livello locale, di promuovere l'unificazione delle comunità di giovani ricercatori delle varie istituzioni accademiche e di ricerca operanti a Trieste;

    4. di ampliare la consapevolezza dei membri delle opportunità lavorative post-diploma e di favorire il loro sviluppo professionale.

  5. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

Qualsiasi incarico degli amministratori dell'associazione è gratuito.

  1. L'iscrizione all'associazione è gratuita. Il Consiglio Direttivo stabilisce una quota annuale di associazione. La quota di iscrizione e il contributo annuale non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

  2. La tessera sociale è virtuale.

 

TITOLO II: I Soci

  1. Possono far parte dell'associazione persone che sono o sono stati studenti, dottorandi e ricercatori di una delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Elettra – Sincrotrone Trieste, Osservatorio Astronomico di Trieste – Sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, spin-off dell'Università degli Studi di Trieste. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  2. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, indirizzo email, e sottoscrivere l'accettazione del presente statuto.

  3. Il Consiglio Direttivo valuta e approva a maggioranza semplice con voto nominale la domanda di associazione.

  4. I soci sono espulsi o sospesi, secondo le disposizioni dell'articolo 17, per i seguenti motivi:

    1. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;

    2. qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

    In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.

  5. I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature e a partecipare alle attività dell'associazione, e devono corrispondere la quota annuale di associazione, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente. Tutti i soci maggiorenni possono partecipare alle assemblee con diritto di voto singolo, secondo l'articolo 2538 del Codice Civile.

  6. È responsabilità dei soci comunicare al Consiglio Direttivo variazioni del proprio indirizzo email.

 

TITOLO III: L'Assemblea dei soci

  1. L'assemblea dei soci è sovrana. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso via email non meno di dieci giorni prima della prima convocazione, e si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno. Su richiesta di almeno metà dei soci, l'assemblea può venire convocata dal socio anziano, definito nell'articolo 19. L'avviso di convocazione dell'assemblea viene pubblicato anche sul sito web dell'associazione.

  2. L'assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza, ne fa le veci il Vice-presidente. In assenza di entrambi, il Presidente nomina un delegato.

  3. Il Segretario redige il verbale dell'assemblea. Il verbale viene pubblicato sul sito web dell'associazione.

  4. L'Assemblea

    1. elegge, a maggioranza semplice, i membri degli altri organi;

    2. rimuove, a maggioranza assoluta, i membri degli altri organi dal loro ruolo;

    3. approva, a maggioranza semplice, le entrate e le uscite finanziarie relative alle attività;

    4. approva, a maggioranza semplice, il rendiconto economico e finanziario annuale;

    5. delibera, a maggioranza semplice, la sospensione o l’espulsione dei soci;

    6. redige e approva, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;

    7. propone nuove attività dell'associazione e delega, a maggioranza semplice, il compito della loro organizzazione a singoli soci o commissioni;

    8. scioglie, a maggioranza qualificata di 3/4, l'associazione;

    9. modifica, a maggioranza semplice con la presenza di almeno metà dei soci, il presente statuto.

  5. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti presenti la sessione è rimandata, a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

  6. Il socio anziano è il socio più anziano che non sia membro del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da quattro soci che ricoprono i ruoli di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere e Segretario. L'elettorato passivo è costituito da tutti i soci. Per la prima volta la loro nomina viene effettuata nell'atto costitutivo. Il mandato del Consiglio Direttivo dura un anno ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'elezione di quello successivo.

  2. In caso di dimissioni o decadenza di consiglieri a più di trenta giorni dalla scadenza del mandato, viene indetta un'assemblea straordinaria per eleggere le cariche vacanti, secondo l'articolo 22. La scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo rimane invariata. Se una carica tra Vice-presidente, Tesoriere e Segretario rimane vacante a meno di trenta giorni dalla scadenza del mandato, il Presidente ne assume i compiti. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente a meno di trenta giorni dalla scadenza del mandato, il Vice-presidente ne assume i compiti.

  3. L'elezione del Consiglio Direttivo o di parte di esso avviene durante un'assemblea convocata dal socio anziano con un preavviso di almeno trenta giorni e almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Le candidature per le cariche di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere e Segretario possono essere presentate al socio anziano fino alle ore 24 del giorno precedente alla prima convocazione. Durante l'elezione del Consiglio Direttivo, l'assemblea è presieduta dal socio anziano, che nomina un segretario.

  4. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

    In particolare il Consiglio:

    1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

    2. stabilisce l'importo della quota annuale di associazione;

    3. previa verifica dei requisiti stabiliti agli articoli 8 e 9, delibera sull'ammissione dei soci;

    4. decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

    5. identifica bandi di finanziamento per le attività dell'associazione;

    6. delega la realizzazione delle attività dell'associazione a singoli soci o a commissioni;

    7. redige e approva il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;

    8. propone all'Assemblea i regolamenti per regolare nel dettaglio le attività dell'associazione.

    Il Presidente presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio, rappresenta l'associazione e ne è responsabile.
    Il Vice-presidente assiste il Presidente e ne fa le veci in sua assenza.
    Il Tesoriere coordina gli aspetti economici dell'associazione e, come anche il Presidente, può effettuare operazioni, approvate dal Consiglio Direttivo, di deposito o prelievo dal conto corrente bancario o postale dell'associazione.
    Il Segretario redige i verbali delle assemblee e le relazioni sulle attività dell'associazione.

  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa di almeno un consigliere.

  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

  7. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

 

TITOLO V: Il patrimonio

  1. L'anno sociale corrisponde all'anno solare. Prima del 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige e approva il rendiconto economico e finanziario, che viene poi presentato all'assemblea per l'approvazione, entro il termine stabilito per legge. Dopo l'approvazione, esso viene pubblicato sul sito web dell'associazione.

  2. A fine mandato, il Consiglio Direttivo in scadenza ha l'obbligo di consegnare al neo-eletto Consiglio Direttivo tutta la documentazione relativa al bilancio dell'anno in corso.

  3. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO VI: Disposizioni finali

 

  1. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.